La Prima Sezione civile ha affermato che l’art. 4, comma 2, della l. n. 91 del 1992, che consente allo straniero nato in Italia e che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età di chiedere la cittadinanza italiana, va interpretato nel senso che occorre una residenza in Italia, da un lato, effettiva e non formale, e, dall’altro, non in violazione delle norme che regolano l’ingresso, la circolazione ed il soggiorno degli stranieri.